Un
soggetto terzo può essere ritenuto
solidalmente responsabile del debito IVA di una società anche se lo stesso non può partecipare al procedimento condotto nei confronti della società, a condizione che, nel corso del successivo procedimento di responsabilità solidale, possa rimettere in discussione gli
accertamenti di fatto e le
qualificazioni giuridiche effettuate e accedere al fascicolo. Ne parla Renato Portale.
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