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https://www.bastabugie.it/8483LEFEBVRIANI: VESCOVI FAI-DA-TE, IL RISCHIO DI CREARE UNA CHIESA PARALLELA
di Louis-Marie de Blignières
Da qualche tempo, alcuni teologi sostengono che il divieto di conferire l'episcopato senza mandato pontificio sarebbe una legge puramente ecclesiastica e, in quanto tale, suscettibile di modifiche o eccezioni. In questo c'è una parte di verità. Ma bisogna evitare di confondere la costituzione stessa della Chiesa con le norme giuridiche che la esprimono e la proteggono. La prima è immutabile, le seconde possono evolversi. La costituzione divina della Chiesa prevede, secondo la volontà di Cristo che ha inviato gli apostoli, che l'episcopato di coloro che succedono agli apostoli non sia un semplice insieme di prelati dotati di determinati poteri, ma un vero e proprio Corpo.
Il Concilio di Trento afferma esplicitamente che l'ordine gerarchico dei vescovi è di diritto divino: «Il santo sinodo dichiara che [...] appartengono a questo ordine gerarchico in primo luogo i vescovi, successori degli apostoli, e che essi sono stabiliti (come afferma lo stesso apostolo) dallo Spirito Santo a "pascere la Chiesa di Dio" (At 20,28) [...]. Se qualcuno dirà che [...] quelli che, senza essere stati regolarmente ordinati e inviati dall'autorità ecclesiastica e canonica, ma provenendo da altri, sono legittimi ministri della parola e dei sacramenti, sia anatema» (Concilio di Trento, sess. XXII, Sul sacramento dell'ordine, Denz. 1768 e 1777).
Papa Pio IX si è fatto portavoce dei Padri della Chiesa e del magistero di molti dei suoi predecessori nell'insegnare questo aspetto particolare della comunione gerarchica: la necessità dell'attuale comunione dei vescovi con la sede apostolica di Roma. «Gli stessi primi elementi della dottrina cattolica insegnano che non può essere considerato vescovo legittimo, nessuno che non sia congiunto per comunione di fede e di carità con la Pietra sopra cui è edificata la Chiesa di Cristo, e non sia legato strettamente al supremo Pastore, a cui sono date da pascolare tutte le pecore di Cristo, e non sia unito a colui che difende e garantisce la fraternità che è nel mondo. E in verità "a Pietro parlò il Signore: ad uno solo, per fondare l'unità dall'uno"» (Enciclica Etsi multa luctuosa, 21 novembre 1873. Corsivo dell'autore).
Il fatto che Pio IX parli di adesione e di legame indica chiaramente che un vescovo legittimo non può accontentarsi di una semplice fedeltà verbale («Ti riconosco come papa»), ma deve essere in un vero rapporto gerarchico con il papa. Il riferimento alle parole di Cristo mostra che è di diritto divino che i nuovi vescovi siano consacrati ed esercitino le loro funzioni nella comunione gerarchica del corpo dei vescovi, articolato attorno al Sommo Pontefice. Ciò è manifestato dal fatto che il nuovo vescovo è consacrato da altri vescovi. C'è un'eccezione: nel caso della consacrazione di un vescovo da parte del Sommo Pontefice, questi può legittimamente consacrare senza vescovi co-consacranti. Ciò sottolinea il ruolo particolare del papa all'interno del corpo dei vescovi.
Nell'antichità cristiana, la scelta del popolo di una diocesi era ratificata dalla gerarchia locale, spesso il metropolita e i vescovi co-provinciali. La preoccupazione per la comunione si traduceva nell'invio di lettere al papa di Roma e agli altri patriarchi. Questo processo (diverso a seconda dei luoghi e delle epoche) era la formulazione canonica dell'esigenza di diritto divino della comunione gerarchica nell'episcopato. In ogni caso, nessuna consacrazione avveniva contro la volontà del papa. Si tratta del resto di una conseguenza logica di quanto afferma san Paolo nella sua epistola ai Romani: «come lo annunzieranno, senza essere prima inviati?» (Rm 10,15). È chiaro infatti che un vescovo consacrato contro la volontà del capo del corpo episcopale non è «inviato» (Cf. Concilio di Trento, ut supra).
INSEGNAMENTO DEI TEOLOGI CLASSICI RECENTI
«Per diritto divino - scrive l'abbé Berto, teologo (peritus) di mons. Lefebvre durante il Concilio Vaticano II -, i vescovi, anche se dispersi, sono un corpo costituito nella Chiesa» (V.-A. Berto, Pour la Sainte Église Romaine, Éd. du Cèdre, 1976, p. 243. Cf. can. 108 §3 del CIC 1917).
I membri di questo corpo ricevono ed esercitano i loro poteri nella comunione gerarchica. Questo concetto di comunione gerarchica è considerato fondamentale per il corpo episcopale da un autore classico come dom Adrien Gréa nella sua opera fondamentale L'Église et sa divine constitution. È stato insegnato dal magistero durante il Concilio Vaticano II (Lumen gentium, nn. 21 et 22, et Nota explicativa prævia, n. 2). Don Dulac, teologo e canonista, che fu tra i primi difensori della liturgia tradizionale, scrive, commentando il n. 21 di Lumen gentium: «Questa trasmissione, continuando l'autentica "successione apostolica", sancisce la legittimità sia della consacrazione che delle funzioni. È garantita ufficialmente dalla "comunione gerarchica" di cui parla la Nota explicativa. Al di fuori di queste concatenazioni sacramentali e giuridiche, esiste solo ciò che san Cipriano e san Leone chiamano "pseudoepiscopato"» (Raymond Dulac, La Collégialité épiscopale au IIe Concile du Vatican, Éd. du Cèdre /DMM, 1979, p. 34, n. 26).
La dottrina cattolica, sempre più esplicita, afferma che il successore di Pietro è il capo del corpo dei vescovi. Ecco perché, presso i latini, il diritto divino della comunione gerarchica è stato da tempo tradotto nella necessità canonica del mandato apostolico. Tra gli orientali, fin dall'antichità più remota, il consenso collegiale e l'aspetto gerarchico dell'ordine episcopale sono presenti e manifestati nella liturgia della consacrazione episcopale. Nell'attuale disciplina orientale, questa comunione gerarchica si traduce nell'elezione dei vescovi da parte